Occupazione suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, proroga semplificazioni

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La nota della Polizia Locale di Monopoli.

Ufficio studi e Formazione Polizia Locale Monopoli, informa

Legge 30 dicembre 2023 n. 214
Proroga semplificazioni occupazione di suolo pubblico per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

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L’articolo 11, al comma 8, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, l’operatività della norma, introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42/2004, artt. 21 e 146) per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e
ombrelloni, funzionali all’attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie stagionali dal T.U. Edilizia, salvo disdetta dell’interessato.
In particolare, dette disposizioni hanno consentito, in via temporanea, ai fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti destinatari delle disposizioni in esame di effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni:
 senza la necessità di ottenere le autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”);
 disapplicando il limite temporale dei 180 giorni per le opere stagionali previsto dall’art. 6,
comma 1, lett. e-bis) del TU edilizia (DPR 380/2001).
Detta prescrizione, si ricorda, consente di eseguire senza alcun titolo abilitativo opere stagionali o dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni.