L’auto dell’imprenditore con il pass dei disabili falso

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A scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia Locale. È partita la segnalazione all’autorità giudiziaria. 

Sembrava un contrassegno per disabili valido, ma non era così. Agli agenti della Polizia Locale, durante un controllo di routine, non sono sfuggiti alcuni particolari del pass che lasciavano qualche dubbio sull’autenticità del titolo esposto sul parabrezza del veicolo, parcheggiato in Piazza Manzoni, in zona di sosta a pagamento.

auto Fatta la visura della proprietà del mezzo, gli agenti si sono accorti che l’auto era intestata alla figlia di un imprenditore della zona. Raggiunto l’imprenditore, prima negava di avere la disponibilità del mezzo: quando gli agenti gli hanno fatto intendere che avrebbero provveduto al sequestro del veicolo in attesa dell’arrivo del proprietario, l’imprenditore, dopo le rimostranze di rito, ha consegnato agli agenti il contrassegno che da un controllo più attento è risultato evidentemente falso, nonostante fosse stato molto ben riprodotto, a colori e con l’ologramma e il timbro del Comune di Monopoli, Area Polizia Locale. Dei fatti è data comunicazione all’autorità giudiziaria; nel corso delle indagini si dovrà accertare anche l’autore materiale del falso certificato. In concorso con il reato di falso, si potrebbero ipotizzare e contestare anche altri reati, tra cui sicuramente la truffa ai danni del Comune, in quanto il soggetto, dovendo pagare il ticket, vi si sottraeva con l’esposizione del pass falso. Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato che la “mera esposizione del contrassegno per invalidi falso sul parabrezza dell’autovettura integra il delitto di uso di atto falso, anche se il mezzo risulti parcheggiato in area di sosta a pagamento, delimitata da strisce blu”.pass 02

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Il Comandante della Polizia Locale, dott. Michele Cassano, ricorda che l’art. 489 del codice penale disciplina il reato di uso di atto falso, prevedendo le stesse sanzioni indicate dagli artt. 476, 477 e 478 c.p. per chi, senza essere concorso nella falsificazione di un atto operata da un privato, faccia uso di tale documento. Tale norma è posta a presidio non solo della fiducia della collettività nella genuinità dei documenti, ma anche della funzione e dello scopo tipico dell’atto su cui ricade l’attività illecita e punisce chi si avvale di un documento artefatto, rappresentandosi e volendo usarlo come se fosse veritiero e genuino.