Monopoli, stabilimento industriale “insalubre”: sequestro preventivo di un’area di 10mila metri quadri in periferia

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Lo stabilimento è sito nella periferia di Monopoli ed adibito principalmente a trattamenti e finiture di alluminio e semilavorati. Indagato a piede libero il legale rappresentante L’operazione in data odierna della Guardia Costiera. 

In data odierna, il personale della Guardia Costiera, a seguito di una lunga ed articolata attività di indagine delegata dal pool ambiente questa Procura della Repubblica a seguito di più ampi accertamenti avviati nel 2021 in ordine ad un fenomeno di diffuse emissioni odorigene maleodoranti riscontrate nel territorio di Monopoli che suscitarono allarme sociale ed un diffuso malessere nella popolazione cittadina, ha eseguito un Decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti del legale rappresentante di uno stabilimento industriale “insalubre” sito nella periferia di Monopoli ed adibito principalmente a trattamenti e finiture di alluminio e semilavorati.

5eb22576 05f2 4caa 8947 4827c9b1f5b1Le attività investigative, eseguite anche con il supporto di un ingegnere ambientale nominato Ausiliario di Polizia Giudiziaria, si sono articolate su più fronti mediante ispezioni in loco, un’approfondita analisi documentale ed escussione a sommarie informazioni testimoniali, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine alla commissione dei numerosi reati ambientali ed omissioni documentali che hanno consentito un oggettivo vantaggio economico concretatosi in un risparmio economico ovvero dal maggior profitto procurato in conseguenza dell’omessa attuazione di specifiche procedure, cautele e precauzioni.

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faa359cc c15c 400e be88 5be53d0a1877Il sequestro preventivo dell’area di circa 10mila metri quadri si è reso necessario in quanto sussiste, scrive il GIP nell’Ordinanza, il concreto e attuale pericolo di reiterazione del reato o, comunque, di un aggravamento delle conseguenze dei fatti contestati, pericolo arginabile unicamente con la misura reale impeditiva richiesta dal Pubblico Ministero.

All’attualità l’indagato (a piede libero) risulta iscritto per i reati di:

  • inquinamento ambientale (art.452 bis c.1 lett.a del c.p.) per aver posto in essere condotte che cagionavano abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell’acqua e dell’aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo;
  • (art. 29 quattuordecies Codice dell’ambiente) per esercitare la propria attività senza essere in possesso dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) nonché, nell’esercizio non autorizzato della succitata attività effettuava abusivamente lo scarico di acque reflue industriali prodotte dalle vasche di trattamento nonché di rifiuti allo stato liquido contenenti sostanze pericolose (acidi);
  • Abbandono e gestione illecita di rifiuti (artt. 192 c.1 e 2 – 256 lett. a ) e b) c.2 del T.U.A.) in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nell’esercizio dell’attività imprenditoriale violava i limiti e le condizioni dell’art. 185 bis nonché del divieto di cui all’art. 192 c.1, in quanto abbandonava e depositava alla rinfusa, in maniera incontrollata e reiterata nel tempo, sul suolo e nel suolo, plurime categorie di rifiuti speciali sia pericolosi che non nonché sversava sul suolo ed immetteva nelle acque sotterranee (falda acquifera) rifiuti allo stato liquido, pericolosi e non pericolosi (acidi non specificati altrimenti);
  • Miscelazione illecita di rifiuti (artt. 187 c.1 – 256 commi 5 e 1 lett. b) del T.U.A.) in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso miscelava rifiuti speciali pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità nonché rifiuti pericolosi e non pericolosi;
  • (art. 137 c.1 e 2 del T.U.A.) in quanto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso apriva o comunque effettuava, senza autorizzazione, nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose convogliate direttamente dalle lavorazioni effettuate tramite tubazioni realizzate abusivamente;
  • emissione di sostanze pericolose (art. 279 c.4 del T.U.A.) in quanto ometteva di comunicare all’Autorità competente, nonostante obbligato, i dati relativi alle emissioni effettuate;
  • getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) in quanto esercente un’attività con processi di lavorazione e di sostanze chimiche che, al di fuori dei casi e limiti normativamente stabiliti, provocano emissioni di gas, di vapori o di fumi nell’aria e nell’ambiente circostante, atte ad offendere, imbrattare o molestare persone oltre al limite della normale tollerabilità;
  • violazione norme antincendio (art. 20 D.Lgs 139/2006) in quanto ometteva di presentare, essendovi obbligato, la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;
  • violazione leggi sanitarie (art. 216 R.D. 27.07.1934 N.1265) in quanto ometteva di presentare, essendovi obbligato, preventivo avviso di attività che produce vapori, emissioni di gas ed altre esalazioni insalubri;

il tutto presso uno stabilimento caratterizzato da precarie condizioni strutturali e igienico-sanitarie.

Gli accertamenti svolti finora, si legge a margine della nota diffusa dalla Procura, risultano essere nella fase delle indagini preliminari e necessitano, pertanto, della successiva verifica processuale in contraddittorio con la difesa.