Monopoli, stretta su tavolini e dehors abusivi: 25 sanzioni in meno di 2 mesi

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ph. di archivio
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 I controlli della Polizia Locale di Monopoli a tutela della sicurezza urbana proseguono anche anche nei mesi invernali 

Dopo le numerose sanzioni contestate nella scorsa stagione estiva, da inizio 2026 e in soli 50 giorni, a tutela della sicurezza stradale e urbana e al fine di garantire il decoro e la vivibilità soprattutto dei residenti, sono state contestate 25 sanzioni per occupazione abusiva del suolo pubblico. L’attivita’ e’ stata condivisa con l’Assessora alla Polizia Locale e al Commercio Avv. Antonella Fiume.

La violazione comporta la segnalazione alle autorità competenti per applicazione delle sanzioni accessorie come in allegato.

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[“Qualora viene accertata l‘occupazione di suolo da parte di esercizi di commercio o pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, le stesse autorità possono disporre la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni ( legge 94 2009)”, spiega il comandante Saverio Petroni.

” Infine – conclude il comandante – il comma 18 dispone che gli operatori che hanno accertato la violazione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico per fini commerciali, devono trasmettere copia del verbale elevato al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’art. 36, del D.P.R. 600/73[2], che stabilisce “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonchè gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria civili e amministrativi che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli( legge 94/2009)”