Monopoli, una nuova ordinanza in occasione dei concerti dei Terraross e Neri per Caso

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Divieto dalle ore dalle ore 18.00 dei giorni 1 e 6 settembre 2024 alle ore 01.00 del giorno seguente in Piazza Vittorio Emanuele di vendere per asporto bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio. Sanzioni da 25 a 500 euro. 

In occasione dei concerti gratuiti in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli dell’1 settembre con i Terraross e del 6 settembre con l’esibizione dei Neri per Caso, il sindaco Angelo Annese ha firmato un’ordinanza in materia di sicurezza urbana in cui si disciplinano gli  orari di vendita – anche per asporto – nonchè la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e di bevande in contenitori in vetro o alluminio.

“La presenza di pubblico, si calcola nell’ordine di diverse migliaia, il clima estivo e la diffusione della musica – si legge nell’atto – possono incoraggiare il rischio di consumo di alcool e potrebbero registrarsi comportamenti pericolosi per l’incolumità delle persone”.

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A tal proposito dunque è fatto divieto dalle ore dalle ore 18.00 dei giorni 01-06 settembre 2024 alle ore 01.00 del giorno seguente in Piazza Vittorio Emanuele:
a. di vendere per asporto, nonché detenere sulla predetta area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio;
b. di svolgere l’attività commerciale, in forma itinerante, di vendita e di somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico, se non autorizzata;
c. di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

L’adozione di tali misure può contribuire alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio.

In caso di violazione delle disposizioni dell’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Si potrà inoltre applicare la sanzione amministrativa della
sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.

Qui il testo completo dell’ordinanza ord_00726_28-08-2024