Violenza sessuale e diffamazione: 40enne assolto in primo grado. Ecco perchè

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Depositate le motivazioni della sentenza emessa a dicembre dalla I sezione penale del Tribunale di Bari. La versione della ragazza “non attendibile” e “contraddittoria”.

Una storia clandestina finita davanti alla I sezione penale del Tribunale di Bari, dopo il rinvio a giudizio di un 40enne monopolitano, che era stato accusato nel 2015 di violenza sessuale e diffamazione da una 34enne, anche lei di Monopoli. Ma i giudici di primo grado, lo scorso dicembre, avevano assolto l’uomo, difeso dall’avvocato penalista Michele Mitrotti, e avevano così rigettato la richiesta del Pubblico Ministero ad 8 anni e 3 mesi di reclusione, perché “il fatto non sussiste”.

I fatti risalgono a cinque anni fa, quando l’uomo, un addetto alla sicurezza ed esperto di arti marziali, stanco della segretezza del rapporto vissuto con la donna dall’estate del 2014, aveva deciso di confessare la verità al fidanzato “ufficiale” della stessa, peraltro suo conoscente. Il tutto era stato rivelato durante una chiacchierata a quattr’occhi, a Polignano a Mare, dove i due si erano dati appuntamento. I fatti erano poi proseguiti nell’abitazione del ragazzo tradito, dove nel frattempo si era recata la 34enne accompagnata dalla madre, rimasta in auto ad aspettarla. Messa davanti all’evidenza, la ragazza aveva raccontato di essere stata costretta a proseguire la relazione clandestina, perché spaventata dall’eventuale reazione del 40enne e perché ricattata dallo stesso. Stando al suo racconto, infatti, l’uomo le avrebbe detto di essere in possesso di filmati relativi ad alcuni rapporti sessuali e si era detto pronto a divulgarli e a rivelare la tresca, qualora avesse troncato la relazione. In quella casa, però, oltre al fidanzato, a suo padre e alla ragazza, c’era anche il diretto interessato, nascosto in una stanza accanto per ascoltare le giustificazioni che la donna avrebbe addotto a sua discolpa. Sentite però le pesanti accuse, aveva deciso di uscire allo scoperto. Da lì era poi nato un acceso diverbio tra i presenti e la ragazza aveva chiamato in suo aiuto la madre, giungendo infine ad uno scambio di pesanti offese reciproche.

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In questo caso, per i giudici non si sarebbe configurato il reato di diffamazione a carico del 40enne, in quanto le ingiurie erano state proferite vicendevolmente, in presenza dei rispettivi destinatari ed erano state dettate da uno stato d’ira determinato dalla “condotta poco onesta della giovane”. Anzi, come specificato all’interno delle motivazioni della sentenza, era stata la donna a non risparmiare “infamanti accuse e contumelie” nei confronti dell’uomo dopo essere giunta a casa del fidanzato, ignara del fatto che il soggetto delle sue dichiarazioni fosse in un’altra stanza e sentisse tutto.
Per quanto concerne i video, mai recuperati, sono sorti seri dubbi sull’intento della divulgazione da parte dell’amante denunciato; anche il fidanzato della ragazza ha infatti ammesso che il 40enne gli aveva anticipato la volontà di eliminarli immediatamente, dopo averglieli mostrati per supportare la sua tesi.

Mitrotti 1La ricostruzione dei fatti operata dai giudici della I sezione penale si è basata sostanzialmente sull’ascolto delle diverse testimonianze, in particolare quelle rilasciate dalla 43enne e dal suo fidanzato. La versione della ragazza, tuttavia, non è risultata del tutto credibile dal momento che il suo racconto “si contraddice in alcuni punti”. Per l’accusa di violenza sessuale, l’avvocato Mitrotti ha fatto notare come, nella denuncia sporta presso la caserma dei Carabinieri, la ragazza avesse specificato di essere sempre stata consenziente.
Inattendibile anche la tesi del ricatto, che, stando alle motivazioni della sentenza, sarebbe servito alla giovane per “salvare la faccia”, a seguito della sua condotta. Seri dubbi sono inoltre emersi sull’attendibilità della paventata repulsione della donna nei confronti del 40enne, come testimoniano alcuni messaggi cancellati e recuperati dal cellulare dell’imputato, nei quali si leggono frasi che non lasciano spazio ad interpretazioni, per i giudici dal “tenore univoco”. Non solo. Alcuni testimoni hanno inoltre riferito “della frequente presenza di [nome ragazza] nella palestra amatoriale del [cognome imputato] durante gli allenamenti dei suoi frequentatori, disturbati dalla distrazione che la presenza della ragazza provocava nell’allenatore”. Altri amici della coppia clandestina hanno inoltre riferito di una lite, cui avrebbero assistito, nel corso della quale “era la ragazza ad implorare [nome imputato] di non lasciarla e non viceversa”.

Per tutti questi motivi, dunque, il 40enne è stato assolto in primo grado e il collegio giudicante ha accolto tutte le richieste avanzate dalla difesa dell’imputato e le relative prove prodotte. Al termine di questa fase del processo, l’avvocato Mitrotti esprime tutta la sua soddisfazione. “Si tratta di motivazioni inattaccabili – dichiara a Link24 il legale -. Motivazioni che confermano, passo per passo, quanto prodotto e quanto sempre sostenuto dalla difesa”.