Referendum, il sì di Errede: “La riforma un primo passo per allineare l’Italia ai Paesi più evoluti dell’Europa”

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Il giudice Pietro Errede
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Riceviamo un nuovo contributo del magistrato in vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. 

La mia vicenda giudiziaria e i nostri recenti numerosi proscioglimenti sono l’esempio plastico di come il sistema giudiziario funzioni ma possa e debba migliorare.
La tesi contraria alla separazione delle carriere sostiene che a riforma approvata ci sia il rischio di un PM superpoliziotto che si muova solo in un’ottica accusatoria, senza preoccuparsi di accertare la verità e trascurando il dettato dell’art. 358 c.p.p., che impone al PM di cercare nella fase investigativa anche elementi a favore dell’indagato. Tale norma, sebbene sia prevista dal codice di rito come obbligatoria, non prevede alcuna sanzione ove violata, sicché di fatto resta quasi sempre disapplicata. Alla mia domanda rivolta a molti colleghi di indicare anche un solo caso in cui la stessa norma sia stata applicata nella fase delle indagini preliminari, nessuno ha mai portato un esempio pratico, anzi. La riposta è sempre la stessa, come da copione, ossia che su 10 casi 8 ne archiviano. Ma l’archiviazione, come nella generalità dei casi, può fondarsi sul difetto di condizione di procedibilità come la querela, o sulla prescrizione del reato già maturata, o perché appare non probabile che si possa giungere a condanna per manifesta infondatezza della notizia criminis, non certo perché i PM si siano attivati a cercare elementi a favore dell’indagato. Anzi la storia giudiziaria insegna come alcuni PM sono stati condannati per rifiuto di atti di ufficio per non aver depositato nel processo atti chiaramente a difesa dell’imputato.

Ora bisogna chiedersi, se il PM non si comporti già come superpoliziotto in casi come questi, o casi in cui il PM, ad esempio, mandi a giudizio una persona (poi subito prosciolta), sul presupposto accusatorio che questa abbia indotto il proprio medico curante a rilasciare un falso certificato medico per sottoporsi a cure termali specifiche, senza fare un minimo accertamento investigativo sulle reali condizioni patologiche del paziente indagato o senza acquisire a suo favore dagli uffici ospedalieri le cartelle cliniche ospedaliere che attestano la necessità terapeutica di quelle cure! Ed ancora, un PM che chiede al Gip, per asserite violazioni di prescrizioni, l’aggravamento di una misura cautelare già revocata e sostituita con altra meno afflittiva o un PM che ravvisi ipotesi di corruzione senza verificare che dalle indagini non emerga alcunché che dimostri l’esistenza anche presunta di un patto corruttivo, oppure un PM che consente negli atti di indagine, anche omettendo qualsiasi controllo sugli atti della polizia giudiziaria, l’utilizzo di espressioni o denominazioni offensive o omofobe dell’indagato può ritenersi un organo di giustizia? Ed ancora, un PM che legge al contrario la Costituzione italiana, sostenendo che il processo penale serva a provare l’innocenza dell’imputato e non la colpevolezza, in spregio alla affermazione costituzionale della presunzione di innocenza dell’imputato sino a condanna definitiva lo possiamo ritenere appartenente alla stessa cultura della giurisdizione del giudice? Non credo proprio!

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E allora, abbandoniamo gli slogan e prendiamo piuttosto consapevolezza del fatto che anche solo uno di questi tanti casi che la storia giudiziaria del nostro Paese racconta, meriti un intervento riformatore serio che garantisca un giudice davvero terzo e imparziale come vuole la nostra stessa Costituzione, sulla quale abbiamo giurato. Ne basta uno solo di questi casi a giustificare l’approvazione di questa epocale riforma costituzionale, che contrariamente a quanto si afferma, serve a tutti noi cittadini perché saremo certamente più garantiti da un giudice che non ha la stessa formazione di un pubblico ministero e che saprà stopparlo nei suoi eccessi processuali.

Andando più nel tecnico, non posso non constatare in primis le false e tendenziose affermazioni dei sostenitori del NO, spiace dirlo anche di molti magistrati ormai apertamente schierati contro il governo in carica, che fanno previsioni catastrofiche per i cittadini sugli effetti della Riforma. E allora cercherò di fare chiarezza, dal mio punto di vista, sui punti essenziali della riforma Nordio, ossia, la separazione delle carriere, il sorteggio quale sistema di elezione dei componenti dei due CSM (per i giudicanti e per i requirenti) e l’Alta Corte disciplinare.

Separazione delle carriere: in disparte l’attuazione del principio costituzionale del giusto processo di tipo accusatorio dinanzi ad un giudice realmente terzo ed imparziale (e tale non è se legato da rapporti di colleganza ed interessi di unica carriera con una delle parti in contraddittorio), l’art 104 Cost., come riformato, mantiene l’ intera magistratura come ordine indipendente e autonomo e rafforza le garanzie per il pubblico ministero, che farà parte di un ordine, separato da quello del giudice, ma altrettanto autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. Quindi non è scritto da nessuna parte che lo scopo finale della riforma sia quello di assoggettare il PM al governo di turno, ma al contrario al PM vengono riconosciute espressamente le prerogative di autonomia e di indipendenza dei giudici. D’altronde se questa fosse stata l’intenzione del governo, sarebbe bastato modificare, con legge ordinaria e non con riforma costituzionale, la legge n. 12 del 1941 sull’ordinamento giudiziario, nella parte in cui prevede che il PM esercita le funzioni attribuitegli dalla legge sotto la VIGILANZA del MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, sostituendo la parola VIGILANZA con DIREZIONE del Ministro della Giustizia. Al contrario il testo costituzionale riformato ribadisce l’autonomia e indipendenza del PM. Il PM resterà, ove realmente lo sia anche oggi (anche se non sempre ne ha dato dimostrazione) organo di giustizia, ossia temporalmente il primo organo di controllo giurisdizionale e prima garanzia per il cittadino, dovendo controllare, per primo, che le indagini e ciò che mette in moto un processo procedano nel rispetto della legge e della verità.
Sul sorteggio si è gridato specie dall’ANM allo scandalo, all’eversione, alla catastrofe. Ebbene, nulla di tutto ciò! Gli stessi magistrati iscritti all’ANM, che oggi temono di dire la loro per paura di ritorsioni sulla carriera e sul disciplinare in un referendum indetto tra gli iscritti all’ANM nel 2022 si dissero favorevoli al sorteggio nella misura del 42% degli iscritti: non si comprende il perché oggi abbiano cambiato idea! Il timore è quello, oggi, che possano essere sorteggiati magistrati incapaci di governare la magistratura. Ebbene, in disparte il fatto che con le leggi attuative si potranno prevedere correttivi al temuto sorteggio puro (ossia, ad esempio, esclusioni dal sorteggio di magistrati con meno di 10 anni di servizio, oppure che abbiano riportato sanzioni disciplinari o valutazioni negative di professionalità ovvero la previsione che comunque sia garantita la rappresentanza di tutto il territorio italiano), non vedo dove sia il pericolo, atteso che se da un lato il 90% delle valutazioni di professionalità sono tutte pienamente positive, segno è che tra quella stragrande maggioranza di magistrati potranno essere sorteggiati soggetti altrettanto diligenti, laboriosi, preparati che andranno poi a sedere nel CSM.
Il sorteggio rompe il potere delle correnti. Il sorteggio è una scelta politica chiara contro un sistema di potere che si è consolidato negli anni dentro la magistratura. Il correntismo non è un dettaglio tecnico: è il modo in cui si sono costruite carriere, scambi di favori, equilibri interni che poco hanno a che fare con l’interesse dei cittadini. Le correnti hanno funzionato e funzionano tuttora come partiti senza elezioni, capaci di orientare nomine e incarichi attraverso accordi interni e logiche di appartenenza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una magistratura percepita come divisa, politicizzata, lontana. Non per colpa dei singoli magistrati, ma per un sistema che ha tollerato troppo a lungo queste dinamiche. Il sorteggio, quindi, colpisce proprio lì dove fa più male: toglie il controllo. Se non puoi scegliere chi governa gli organi di autogoverno, non puoi nemmeno costruire fedeltà, scambi o carriere protette.
Il potere si riduce, l’influenza delle correnti si indebolisce, lo spazio dell’imparzialità si allarga. Ecco perché si sta contrastando con tutti i modi questa riforma epocale, specie dopo la vicenda di Palamara, l’unico ad aver pagato per un sistema che in realtà toccava tutte le correnti.
L’istituzione dell’Alta Corte disciplinare sottrae alla sezione disciplinare interna al CSM il potere disciplinare nei confronti dei magistrati. I sostenitori del NO paventano presagi di morte dell’indipendenza della magistratura, intimorita dal rischio concreto di essere giudicati sul piano disciplinare da un giudice realmente terzo ed estraneo alle logiche correntizie, alle quali oggi pure aderiscono per una loro migliore tutela in sede disciplinare. Perché, spiace dirlo, la forza delle correnti si manifesta anche nella giustizia disciplinare domestica, con evidenti disparità di trattamento nei confronti di chi non ha l’appoggio o il filo correntizio diretto con un proprio consigliere di riferimento.
Questa, a mio giudizio, non è una battaglia contro la magistratura, ma contro i suoi centri di potere organizzato. È una riforma che serve allo Stato di diritto, perché una giustizia credibile non può essere prigioniera di logiche interne. Senza fiducia dei cittadini, la giustizia perde autorità. E senza riforme vere, il correntismo continuerà a governare nell’ombra, anche sotto le mentite spoglie di decisioni consiliari prese all’unanimità, ma frutto di spartenze secondo calcoli aritmetici perfetti.
Certamente tutto potrà migliorarsi, ove la riforma non dovesse funzionare come sperato, ma certo questo rappresenta un primo passo per allineare il nostro Paese ai Paesi più evoluti dell’Europa.

Pietro Errede magistrato